Art. 1257 
                Promozione degli ufficiali subalterni 
 
1. I sottotenenti e i  guardiamarina  di  complemento  che,  dopo  il
servizio di prima nomina hanno prestato almeno un  anno  di  servizio
continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento  prescindendo
dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247. 
2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali  di
grado corrispondente di complemento  che  hanno  prestato  nel  grado
rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando  di
reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni  e  dell'Arma
dei carabinieri. 
3. Gli ufficiali di  cui  al  comma  2,  se  giudicati  idonei,  sono
promossi, sotto la data del relativo decreto,  indipendentemente  dal
disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la  promozione  degli
ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti  ai  corrispondenti
ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 
4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel  servizio
permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i
quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 
5. Gli ufficiali di complemento  di  cui  al  presente  articolo,  se
giudicati non idonei, non sono piu'  valutati  per  l'avanzamento  in
servizio,  ferma  restando  la  possibilita'  di  avanzamento   nella
posizione di congedo.