Art. 335. 
 
  Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia  la
possibilita' di  scariche  elettrostatiche,  si  devono  adottare  le
seguenti misure di sicurezza: 
    a) collegamento elettrico a terra delle  parti  metalliche  delle
pareti, dei tetti,  delle  incastellature,  delle  macchine  e  delle
trasmissioni; 
    b) installazioni di  mezzi  o  dispositivi  aventi  lo  scopo  di
disperdere le cariche elettrostatiche che si possano  produrre  nelle
cinghie di cuoio delle trasmissioni. 
  Essi debbono pero' essere tali da non dare luogo alla produzione di
scintille; 
    c)  collegamento  elettrico  fra  di  loro,  senza  soluzione  di
continuita' e per tutta l'estensione della rete, degli elementi delle
tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri
e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera  rete  di
tubazioni; 
    d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi
di liquidi infiammabili con le  strutture  metalliche  dei  mezzi  di
trasporto degli stessi liquidi, durante le  operazioni  di  carico  e
scarico, e collegamento  elettrico  a  terra  di  tutto  il  sistema,
qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.