Art. 335.
Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la
possibilita' di scariche elettrostatiche, si devono adottare le
seguenti misure di sicurezza:
a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle
pareti, dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle
trasmissioni;
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di
disperdere le cariche elettrostatiche che si possano produrre nelle
cinghie di cuoio delle trasmissioni.
Essi debbono pero' essere tali da non dare luogo alla produzione di
scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di
continuita' e per tutta l'estensione della rete, degli elementi delle
tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri
e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di
tubazioni;
d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi
di liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di
trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e
scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema,
qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.