Art. 1258 
Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria,  artiglieria,  genio  e
                            trasmissioni 
 
1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e  i  titoli  richiesti  ai
fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione
al grado sono i seguenti: 
a) maggiore e capitano: corso  di  aggiornamento  per  comandante  di
battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando
di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni; 
b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni;  3  mesi
di esperimento pratico presso un comando di  compagnia,  squadrone  o
batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni; 
c) sottotenente: corso  di  aggiornamento  per  ufficiali  subalterni
ovvero compimento del 4° anno  dalla  data  di  ammissione  al  corso
allievi ufficiali di complemento. 
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento
degli ufficiali di complemento delle Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione  delle  condizioni
di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: 
a) maggiore: 1  anno  di  servizio  di  cui  6  mesi  di  comando  di
battaglione o gruppo o comando equipollente; 
b) capitano: un anno di comando di  compagnia,  squadrone  o  comando
equipollente; 
c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione
o comando equipollente. 
3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere  validamente
compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati  per
gli ufficiali in servizio permanente.