Art. 1269 
                 Ufficiali dell'Arma dei carabinieri 
 
  1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli  richiesti  ai
fini dell'avanzamento degli ufficiali di  complemento  dell'Arma  dei
carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti: 
  a) maggiore: corso  di  aggiornamento  per  comandante  di  gruppo,
reparto territoriale o battaglione; 3  mesi  di  esperimento  pratico
presso un comando di regione; 
  b) capitano: corso  di  aggiornamento  per  comandante  di  gruppo,
reparto territoriale o battaglione; 3  mesi  di  esperimento  pratico
presso un comando provinciale; 
  c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi
di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale; 
  d) sottotenente: corso di aggiornamento  per  ufficiali  subalterni
ovvero compimento del 4° anno  dalla  data  di  ammissione  al  corso
allievi ufficiali di complemento. 
  2.  I  periodi  di  comando  e   di   servizio   validi   ai   fini
dell'avanzamento  degli  ufficiali  di  complemento   dell'Arma   dei
carabinieri, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e  in
relazione al grado sono i seguenti: 
  a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo,
reparto territoriale o battaglione o comando equipollente; 
  b)  capitano:  un  anno  di  compagnia  o   squadrone   o   comando
equipollente; 
  c) tenente e sottotenente: un anno  di  comando  di  tenenza  o  di
plotone o comando equipollente.