Art. 1269 Ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione; b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale; c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale; d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo, reparto territoriale o battaglione o comando equipollente; b) capitano: un anno di compagnia o squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente.