Art. 539. 
 
  Gli imprenditori delle miniere  che  abbiano  meno  di  100  operai
all'interno nel turno piu' numeroso possono essere  autorizzati,  con
provvedimento dell'ingegnere capo, ad associarsi con gli imprenditori
delle miniere vicine per la  formazione  di  una  comune  squadra  di
salvataggio. 
  Gli  ordini  di  servizio  relativi   alla   istruzione   ed   alle
esercitazioni  dei  componenti  la  squadra  comune   devono   essere
approvati dall'ingegnere capo.