(CODICE CIVILE-art. 2100)
                             Art. 2100. 
 
                   (Obbligatorieta' del cottimo). 
 
  Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo  il  sistema
del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, e'
vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando
la valutazione della sua prestazione e' fatta in  base  al  risultato
delle misurazioni dei tempi di lavorazione. 
 
  Le norme corporative determinano i rami di produzione e i  casi  in
cui si verificano le  condizioni  previste  nel  comma  precedente  e
stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.