(CODICE CIVILE-art. 2101)
                             Art. 2101. 
 
                        (Tariffe di cottimo). 
 
  Le norme corporative possono stabilire che le  tariffe  di  cottimo
non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. 
 
  Le tariffe possono  essere  sostituite  o  modificate  soltanto  se
intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del  lavoro,  e
in ragione  degli  stessi.  In  questo  caso  la  sostituzione  o  la
variazione della tariffa  non  diviene  definitiva  se  non  dopo  il
periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative. 
 
  L'imprenditore deve comunicare  preventivamente  ai  prestatori  di
lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della  tariffa  di
cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
Deve altresi' comunicare i dati relativi  alla  quantita'  di  lavoro
eseguita e al tempo impiegato.