(CODICE CIVILE-art. 2102)
                             Art. 2102. 
 
                    (Partecipazione agli utili). 
 
  Se  le  norme  corporative  o   la   convenzione   non   dispongono
diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di
lavoro e' determinata in base agli utili netti dell'impresa,  e,  per
le imprese soggette alla pubblicazione del  bilancio,  in  base  agli
utili  netti  risultanti  dal  bilancio  regolarmente   approvato   e
pubblicato.