(CODICE CIVILE-art. 2103)
                             Art. 2103. 
 
                      (Prestazione del lavoro). 
 
  Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni  per  cui
e'  stato  assunto.  Tuttavia,  se  non  e'  contenuto  diversamente,
l'imprenditore puo', in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire
il prestatore di lavoro ad una mansione  diversa,  purche'  essa  non
importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale
nella posizione di lui. 
 
  Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro  ha
diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, se  e'  a
lui piu' vantaggioso.