Art. 2103. (Prestazione del lavoro). Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui e' stato assunto. Tuttavia, se non e' contenuto diversamente, l'imprenditore puo', in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purche' essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, se e' a lui piu' vantaggioso.