(CODICE CIVILE-art. 2104)
                             Art. 2104. 
 
                (Diligenza del prestatore di lavoro). 
 
  Il prestatore di lavoro deve usare  la  diligenza  richiesta  dalla
natura della prestazione dovuta,  dall'interesse  dell'impresa  e  da
quello superiore della produzione nazionale. 
 
  Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione  e  per  la
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori
di questo dai quali gerarchicamente dipende.