(CODICE CIVILE-art. 2105)
                             Art. 2105. 
 
                       (Obbligo di fedelta'). 
 
  Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio
o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare  notizie
attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione  dell'impresa,
o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.