Art. 2105.
(Obbligo di fedelta').
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio
o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie
attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa,
o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.