(CODICE CIVILE-art. 2106)
                             Art. 2106. 
 
                      (Sanzioni disciplinari). 
 
  L'inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nei  due   articoli
precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni  disciplinari,
secondo la gravita' dell'infrazione  e  in  conformita'  delle  norme
corporative.