(CODICE CIVILE-art. 2108)
                             Art. 2108. 
 
                 (Lavoro straordinario e notturno). 
 
  In caso di prolungamento  dell'orario  normale,  il  prestatore  di
lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento
di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. 
 
  Il lavoro notturno non compreso in regolari  turni  periodici  deve
essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al  lavoro
diurno. 
 
  I limiti entro i quali sono consentiti il  lavoro  straordinario  e
quello notturno, la durata di essi e la  misura  della  maggiorazione
sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.