(CODICE CIVILE-art. 2109)
                             Art. 2109. 
 
                        (Periodo di riposo). 
 
  Il prestatore di lavoro ha diritto ad  un  giorno  di  riposo  ogni
settimana, di regola in coincidenza con la domenica. 
 
  Ha anche diritto, dopo  un  anno  d'ininterrotto  servizio,  ad  un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo,  nel
tempo che l'imprenditore  stabilisce,  tenuto  conto  delle  esigenze
dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di
tale periodo e' stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli
usi o secondo equita'. 
 
  L'imprenditore deve preventivamente  comunicare  al  prestatore  di
lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. 
 
  Non puo' essere computato  nelle  ferie  il  periodo  di  preavviso
indicato nell'art. 2118.