Art. 2110.
(Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio).
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se
la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di
previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la
retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati
dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equita'.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto
di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equita'.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve
essere computato nell'anzianita' di servizio.