(CODICE CIVILE-art. 2111)
                             Art. 2111. 
 
                        (Servizio militare). 
 
  La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di  leva  risolve
il contratto  di  lavoro,  salvo  diverse  disposizioni  delle  norme
corporative. 
 
  In caso di richiamo alle armi, si  applicano  le  disposizioni  del
primo e del terzo comma dell'articolo precedente.