(CODICE CIVILE-art. 2112)
                             Art. 2112. 
 
                    (Trasferimento dell'azienda). 
 
  In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non  ha  dato
disdetta  in  tempo  utile,  il  contratto  di  lavoro  continua  con
l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti  derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente al trasferimento. 
 
  L'acquirente e' obbligato in solido con  l'alienante  per  tutti  i
crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del  trasferimento
in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano  causa
nella disdetta data dall'alienante, sempreche' l'acquirente ne  abbia
avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o  i  crediti  risultino
dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro. 
 
  Con  l'intervento  delle  associazioni  professionali  alle   quali
appartengono l'imprenditore e il prestatore di  lavoro,  questi  puo'
consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro. 
 
  Le disposizioni di quest'articolo si applicano  anche  in  caso  di
usufrutto o di affitto dell'azienda.