(CODICE CIVILE-art. 2113)
                             Art. 2113. 
 
                      (Rinunzie e transazioni). 
 
  Le rinunzie e le transazioni, che hanno  per  oggetto  diritti  del
prestatore di lavoro derivanti  da  disposizioni  inderogabili  della
legge o da norme corporative, non sono valide. 
 
  L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre
mesi dalla cessazione del rapporto o  dalla  data  della  rinunzia  o
della transazione, se queste  sono  intervenute  dopo  la  cessazione
medesima. 
 
  Resta salva, in caso di controversia, l'applicazione degli articoli
185, 430 e 431 del codice di procedura civile.