(CODICE CIVILE-art. 2115)
                             Art. 2115. 
 
                          (Contribuzioni). 
 
  Salvo diverse disposizioni della legge o delle  norme  corporative,
l'imprenditore e il prestatore  di  lavoro  contribuiscono  in  parti
eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. 
 
  L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche
per la parte che e' a carico  del  prestatore  di  lavoro,  salvo  il
diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. 
 
  E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli  obblighi  relativi
alla previdenza o all'assistenza.