Art. 2115.
(Contribuzioni).
Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative,
l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti
eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche
per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il
diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi
alla previdenza o all'assistenza.