(CODICE CIVILE-art. 2116)
                             Art. 2116. 
 
                           (Prestazioni). 
 
  Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di
lavoro, anche quando l'imprenditore non  ha  versato  regolarmente  i
contributi dovuti alle istituzioni di  previdenza  e  di  assistenza,
salvo  diverse  disposizioni  delle  leggi  speciali  o  delle  norme
corporative. 
 
  Nei casi in cui,  secondo  tali  disposizioni,  le  istituzioni  di
previdenza e di assistenza, per mancata o  irregolare  contribuzione,
non sono tenute a corrispondere in tutto o in  parte  le  prestazioni
dovute, l'imprenditore e' responsabile del danno  che  ne  deriva  al
prestatore di lavoro.