(CODICE CIVILE-art. 2117)
                             Art. 2117. 
 
         (Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza). 
 
  I  fondi  speciali   per   la   previdenza   e   l'assistenza   che
l'imprenditore  abbia  costituiti,  anche  senza  contribuzione   dei
prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al  quale
sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione  da  parte
dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.