(CODICE CIVILE-art. 2120)
                             Art. 2120. 
 
                     (Indennita' di anzianita'). 
 
  In caso di cessazione  del  contratto  a  tempo  indeterminato,  e'
dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli  anni
di servizio, salvo il caso di licenziamento per di  lui  colpa  o  di
dimissioni volontarie. 
 
  Le norme corporative possono tuttavia  stabilire  che  l'indennita'
sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone  le
condizioni e le modalita'. 
 
  L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative,
dagli usi o secondo equita', in base  all'ultima  retribuzione  e  in
relazione alla categoria  alla  quale  appartiene  il  prestatore  di
lavoro. 
 
  Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme  equivalenti
di previdenza.