Art. 2120.
(Indennita' di anzianita').
In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e'
dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni
di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di
dimissioni volontarie.
Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennita'
sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le
condizioni e le modalita'.
L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative,
dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in
relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di
lavoro.
Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti
di previdenza.