Art. 2120. (Indennita' di anzianita'). In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta al prestatore di lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie. Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennita' sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalita'. L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza.