Art. 2121. (Computo delle indennita' di preavviso e di anzianita'). Le indennita' di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso di spese. Se il prestatore di lavoro e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennita' suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.