(CODICE CIVILE-art. 2123)
                             Art. 2123. 
 
                       (Forme di previdenza). 
 
  Salvo   patto   contrario,   l'imprenditore   che    ha    compiuto
volontariamente atti di previdenza puo' dedurre dalle  somme  da  lui
dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il  prestatore
di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. 
 
  Se esistono fondi di  previdenza  formati  con  il  contributo  dei
prestatori di lavoro, questi hanno diritto  alla  liquidazione  della
propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.