(CODICE CIVILE-art. 2124)
                             Art. 2124. 
 
                      (Certificato di lavoro). 
 
  Se non e'  obbligatorio  il  libretto  di  lavoro,  all'atto  della
cessazione del contratto, qualunque ne sia la  causa,  l'imprenditore
deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il
quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e
delle mansioni esercitate.