(CODICE CIVILE-art. 2125)
                             Art. 2125. 
 
                     (Patto di non concorrenza). 
 
  Il patto con il quale si limita lo svolgimento  dell'attivita'  del
prestatore di lavoro, per il tempo  successivo  alla  cessazione  del
contratto, e' nullo se  non  risulta  da  atto  scritto,  se  non  e'
pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e  se  il
vincolo non e' contenuto entro  determinati  limiti  di  oggetto,  di
tempo e di luogo. 
 
  La durata del vincolo non puo' essere superiore a cinque  anni,  se
si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se e' pattuita
una durata maggiore, essa si riduce nella misura indicata  dal  comma
precedente.