Art. 1276 Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare, maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; c) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare, maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; d) primo maresciallo. 2. Al primo maresciallo puo' essere conferita la qualifica di luogotenente.