Art. 1276 
                    Articolazione della carriera 
 
1. Lo sviluppo di carriera dei  marescialli  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i  seguenti
gradi gerarchici: 
a) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare, maresciallo
di 3^ classe per l'Aeronautica militare; 
b) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la  Marina  militare,
maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; 
c) maresciallo capo: capo  di  1^  classe  per  la  Marina  militare,
maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; 
d) primo maresciallo. 
2. Al  primo  maresciallo  puo'  essere  conferita  la  qualifica  di
luogotenente.