Art. 1278 
               Periodi minimi di permanenza nel grado 
 
1.  Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado,  richiesto   per
l'inserimento   nell'aliquota   di   valutazione   a   scelta,    per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni. 
2.  Il  periodo  di  permanenza  minima  nel  grado,  richiesto   per
l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta  per  esami,  per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni. 
3. Il periodo di  permanenza  minima  nel  grado,  richiesto  per  la
promozione ad anzianita' e' stabilito in: 
a)  2  anni  per  l'avanzamento  a  maresciallo  ordinario  e   gradi
corrispondenti; 
b)  7  anni  per   l'avanzamento   a   maresciallo   capo   e   gradi
corrispondenti.