Art. 1278 Periodi minimi di permanenza nel grado 1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 8 anni. 2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e' stabilito in 4 anni. 3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' e' stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.