Art. 1279
Condizioni    particolari    per    l'avanzamento   dei   marescialli
                       dell'Esercito italiano

1.  I  periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da
maresciallo  ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono
determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti,
oppure   in   4   anni  di  impiego  in  incarichi  tecnici  o  nelle
specializzazioni,   anche   se  compiuti  in  tutto  o  in  parte  da
maresciallo.
2.  Gli  incarichi  tecnici  e le specializzazioni sono stabiliti con
decreto  del  Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza
armata.