Art. 542. 
 
  Le disposizioni del presente capo  si  applicano  alle  miniere  di
combustibili fossili ove si formano polveri che per quantita',  stato
di finezza, tenore di materie volatili, di umidita' e di ceneri, sono
suscettibili di formare in aria  sospensioni  atte  a  provocare  una
esplosione.