(CODICE CIVILE-art. 2126)
                             Art. 2126. 
 
           (Prestazione di fatto con violazione di legge). 
 
  La nullita' o l'annullamento del contratto di  lavoro  non  produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,  salvo
che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa. 
 
  Se il lavoro e' stato prestato con  violazione  di  norme  poste  a
tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto  alla
retribuzione.