Art. 2126. (Prestazione di fatto con violazione di legge). La nullita' o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi dall'illiceita' dell'oggetto o della causa. Se il lavoro e' stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.