(CODICE CIVILE-art. 2127)
                             Art. 2127. 
 
          (Divieto d'interposizione nel lavoro a cottimo). 
 
  E' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti  lavori
a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti  e  retribuiti
direttamente dai dipendenti medesimi. 
 
  In caso di violazione  di  tale  divieto,  l'imprenditore  risponde
direttamente, nei confronti dei  prestatori  di  lavoro  assunti  dal
proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di  lavoro
da essi stipulati.