Art. 543. 
 
  Alla classifica si perviene dopo  un  periodo  di  controllo  della
durata di sei mesi, al quale  la  miniera  viene  sottoposta  con  la
procedura prevista nel capo 1. 
  del titolo X. 
  Nel provvedimento che  istituisce  il  controllo  l'ingegnere  capo
indica i cantieri, le vie e gli  altri  luoghi  del  sotterraneo  nei
quali deve essere fatto  il  prelevamento  sistematico  dei  campioni
delle polveri da sottoporre ad analisi. 
  Nello stesso provvedimento  sono  pure  indicati  gli  accertamenti
ritenuti necessari per riconoscere l'eventuale regime  grisutoso  del
sotterraneo e le caratteristiche della ventilazione.  Sono  precisate
inoltre le misure cautelative provvisorie per la condotta dei  lavori
ai fini della sicurezza. 
  Per  gli  interventi  d'ufficio  che  l'ingegnere  capo   riconosca
necessari ai fini del  controllo,  si  segue  la  procedura  prevista
dall'art. 263. 
  La  disposizione  di  cui  all'art.  395  e'  estesa  alle  miniere
sottoposte al controllo limitatamente alla durata di sei mesi.