Art. 544. 
 
  Alle miniere sottoposte a controllo per polveri  infiammabili  sono
estese le disposizioni di cui agli articoli 393 e 397  secondo  comma
e, quando ne ricorrano gli estremi, quelle  di  cui  al  capo  I  del
titolo X. 
  Per le miniere di combustibili fossili, anche se non sottoposte  al
controllo ed alla classifica, il direttore deve dare comunicazione al
Distretto minerario  di  qualsiasi  infiammazione  ed  esplosione  di
polveri in esse verificatesi.