Art. 544. Alle miniere sottoposte a controllo per polveri infiammabili sono estese le disposizioni di cui agli articoli 393 e 397 secondo comma e, quando ne ricorrano gli estremi, quelle di cui al capo I del titolo X. Per le miniere di combustibili fossili, anche se non sottoposte al controllo ed alla classifica, il direttore deve dare comunicazione al Distretto minerario di qualsiasi infiammazione ed esplosione di polveri in esse verificatesi.