Art. 547. La dichiarazione di classifica e' fatta con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 403 e puo' essere limitata anche ad un solo strato di combustibile. Alle miniere soggette a classifica per polveri infammabili si applica il disposto dell'art. 404. Alle miniere di cui al comma precedente anche se non grisutose sono estese le prescrizioni di cui all'art. 397, secondo comma, qualora l'ingegnere capo ne ravvisi la necessita' ai fini della sicurezza.