Art. 547. 
 
  La dichiarazione di classifica  e'  fatta  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'art. 403 e puo' essere limitata anche  ad  un
solo strato di combustibile. 
  Alle miniere soggette  a  classifica  per  polveri  infammabili  si
applica il disposto dell'art. 404. 
  Alle miniere di cui al comma precedente anche se non grisutose sono
estese le prescrizioni di cui all'art. 397,  secondo  comma,  qualora
l'ingegnere capo ne ravvisi la necessita' ai fini della sicurezza.