(CODICE CIVILE-art. 2132)
                             Art. 2132. 
 
                     (Istruzione professionale). 
 
  L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i  corsi
per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai  lavori
attinenti alla  specialita'  professionale  a  cui  si  riferisce  il
tirocinio.