(CODICE CIVILE-art. 2133)
                             Art. 2133. 
 
                      (Attestato di tirocinio). 
 
  Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale  non  e'
obbligatorio il  libretto  di  lavoro,  ha  diritto  di  ottenere  un
attestato del tirocinio compiuto.