(CODICE CIVILE-art. 2134)
                             Art. 2134. 
 
                  (Norme applicabili al tirocinio). 
 
  Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente,
in quanto siano compatibili con la specialita'  del  rapporto  e  non
siano derogate da  disposizioni  delle  leggi  speciali  o  da  norme
corporative.