Art. 134 
            Variazioni ed addizioni al progetto approvato 
 
  1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo' essere
introdotta dall'appaltatore se non  e'  disposta  dal  direttore  dei
lavori e preventivamente  approvata  dalla  stazione  appaltante  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della
Legge. 
  2. Il mancato rispetto di  tale  disposizione  non  da'  titolo  al
pagamento dei  lavori  non  autorizzati  e  comporta  la  rimessa  in
pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle  opere  nella
situazione originaria  secondo  le  disposizioni  del  direttore  dei
lavori. 
  3. Qualora per uno dei casi previsti dalla  Legge,  sia  necessario
introdurre nel  corso  dell'esecuzione  variazioni  o  addizioni  non
previste  nel  contratto,  il  direttore  dei  lavori,   sentiti   il
responsabile  del  procedimento  ed  il  progettista,   promuove   la
redazione di una perizia suppletiva  e  di  variante,  indicandone  i
motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. 
  4. L'appaltatore ha  l'obbligo  di  eseguire  tutte  le  variazioni
ritenute opportune dalla  stazione  appaltante  e  che  il  direttore
lavori gli abbia  ordinato  purche'  non  mutino  sostanzialmente  la
natura dei lavori compresi nell'appalto. 
  5.  Gli   ordini   di   variazione   fanno   espresso   riferimento
all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui  all'articolo  25,
comma 3, primo periodo della Legge. 
  6. Le variazioni sono  valutate  ai  prezzi  di  contratto,  ma  se
comportano  categorie  di  lavorazioni  non  previste  o  si  debbano
impiegare materiali  per  i  quali  non  risulta  fissato  il  prezzo
contrattuale si provvede alla formazione  di  nuovi  prezzi  a  norma
dell'articolo 136. 
  7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e  dei  presupposti
che a norma dell'articolo 25, comma  1,  della  Legge  consentono  di
disporre varianti in corso d'opera e' demandato al  responsabile  del
procedimento, che vi provvede con apposita  relazione  a  seguito  di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 
  8. Nel caso di cui all'articolo 25,  comma  1,  lettera  b),  della
Legge, il responsabile del procedimento, su  proposta  del  direttore
dei lavori, descrive la situazione  di  fatto,  accerta  la  sua  non
imputabilita' alla stazione  appaltante,  motiva  circa  la  sua  non
prevedibilita' al  momento  della  redazione  del  progetto  o  della
consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda  necessaria
la variazione. Qualora i lavori  non  possano  eseguirsi  secondo  le
originarie previsioni di progetto a causa  di  atti  o  provvedimenti
della Pubblica Amministrazione o di altra autorita', il  responsabile
del  procedimento  riferisce  alla  stazione  appaltante.  Nel   caso
previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera  b-bis)  della  Legge  la
descrizione del  responsabile  del  procedimento  ha  ad  oggetto  la
verifica  delle  caratteristiche  dell'evento   in   relazione   alla
specificita'  del  bene,  o   della   prevedibilita'   o   meno   del
rinvenimento. 
  9.  Le  perizie  di  variante,  corredate  dai   pareri   e   dalle
autorizzazioni  richiesti,  sono  approvate  dall'organo  decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo che ha  approvato  il
progetto,  qualora  comportino  la  necessita'  di  ulteriore   spesa
rispetto  a  quella  prevista  nel  quadro  economico  del   progetto
approvato; negli altri casi, le perizie di  variante  sono  approvate
dal  responsabile  del  procedimento,  sempre  che  non  alterino  la
sostanza del progetto. 
  10.  Sono  approvate  dal  responsabile  del  procedimento,  previo
accertamento della loro non  prevedibilita',  le  variazioni  di  cui
all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che  prevedano
un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo
originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso
l'accantonamento  per  imprevisti  o  mediante   utilizzazione,   ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara. 
  11.  I  componenti  dell'ufficio  della   direzione   lavori   sono
responsabili, nei limiti delle  rispettive  attribuzioni,  dei  danni
derivati alla stazione appaltante  dalla  inosservanza  del  presente
articolo. Essi sono altresi responsabili delle  conseguenze  derivate
dall'aver ordinato o lasciato  eseguire  variazioni  o  addizioni  al
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,  sempre  che
non derivino da interventi volti ad evitare  danni  a  beni  soggetti
alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali. 
 
          Note all'art. 134:

             Il  testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 e successive modificazioni e' il seguente:
          "Art.25  (Varianti  in  corso  d'opera).  1. Le varianti in
          corso   d'opera   possono   essere   ammesse,   sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
             a)  per  esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
          legislative e regolamentari;
             b)  per  cause  impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
             b-bis)  per  la  presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
             c)  nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma,
          del codice civile;
             d)  per  il  manifestarsi  di  errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
          2.   I   titolari   di   incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
          3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
          interventi  disposti dal direttore dei lavori per risolvere
          aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
          non  superiore  al  10  per cento per i lavori di recupero,
          ristrutturazione,  manutenzione e restauro e al 5 per cento
          per  tutti  gli  altri  lavori  delle  categorie  di lavoro
          dell'appalto  e  che non comportino un aumento dell'importo
          del  contratto  stipulato  per la realizzazione dell'opera.
          Sono     inoltre    ammesse,    nell'esclusivo    interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
          4.  Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano
          il   quinto   dell'importo  originario  del  contratto,  il
          soggetto   aggiudicatore   procede   alla  risoluzione  del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
          5.  La  risoluzione  del  contratto,  ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
          5-bis.  Ai fini del presente articolo si considerano errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed economici
          prestabiliti  e  risultanti da prova scritta, la violazione
          delle   norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli
          elaborati progettuali".