Art. 137 
      Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore 
 
  1.  Il  direttore  dei  lavori  o   l'appaltatore   comunicano   al
responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa  aspetti
tecnici  che  possono  influire  sull'esecuzione   dei   lavori;   il
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici  giorni
dalla comunicazione e promuove in contraddittorio  fra  loro  l'esame
della questione al fine di risolvere la  controversia.  La  decisione
del responsabile del procedimento e' comunicata  all'appaltatore,  il
quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il  diritto  di  iscrivere
riserva   nel   registro   di   contabilita'   in   occasione   della
sottoscrizione. 
  2. Se le contestazioni riguardano fatti, il  direttore  dei  lavori
redige in contraddittorio  con  l'imprenditore  un  processo  verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza  di  due
testimoni. In quest'ultimo  caso  copia  del  verbale  e'  comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al  direttore
dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.  In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze  del  verbale  si
intendono definitivamente accettate. 
  3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano
il processo verbale, che e' inviato al responsabile del  procedimento
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 
  4. Contestazioni e relativi ordini di servizio  sono  annotati  nel
giornale dei lavori.