Art. 138 
            Sinistri alle persone e danni alle proprieta' 
 
  1. Qualora nella esecuzione  dei  lavori  avvengono  sinistri  alle
persone, o danni alle proprieta', il  direttore  dei  lavori  compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al  responsabile  del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta  gli
opportuni  provvedimenti  finalizzati  a  ridurre  per  la   stazione
appaltante le conseguenze dannose.