Art. 140 
                          Appalto integrato 
 
  1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta  la  stipulazione
del  contratto  a  norma  dell'articolo  109,  il  responsabile   del
procedimento,  con  apposito  ordine   di   servizio,   dispone   che
l'appaltatore  dia  immediato  inizio  alla  redazione  del  progetto
esecutivo,  che  dovra'  essere  completata  nei  tempi  di  cui   al
capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a  base  di
gara. 
  2.  Il  responsabile  del  procedimento,  qualora  ne  ravvisi   la
necessita', dispone che l'appaltatore provveda  all'effettuazione  di
studi o indagini di maggior dettaglio o verifica  rispetto  a  quelli
utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza  che  cio'
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. 
  3. Il progetto esecutivo non puo' prevedere alcuna variazione  alla
qualita' e alle quantita' delle  lavorazioni  previste  nel  progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. 
  4.  Nel  caso  in  cui  si  verifichi  una  delle  ipotesi  di  cui
all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero  nel
caso di riscontrati errori od omissioni del progetto  definitivo,  le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in  base
ai prezzi contrattuali  con  le  modalita'  previste  dal  capitolato
generale e, se del caso, a  mezzo  di  formazione  di  nuovi  prezzi,
ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione  appaltante  procede
all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato
luogo alle variazioni  nonche'  al  concordamento  dei  nuovi  prezzi
secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al  progetto
definitivo. 
  5. Il progetto esecutivo e' approvato  dalla  stazione  appaltante,
sentito il progettista del  progetto  definitivo,  entro  il  termine
fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono
i termini previsti dall'articolo 129, comma 2, per  la  consegna  dei
lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo e'
effettuato in favore dell'appaltatore  entro  quindici  giorni  dalla
consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del  progetto
esecutivo si applicano le penali  previste  nel  capitolato  speciale
allegato al progetto definitivo, salvo il  diritto  di  risolvere  il
contratto. 
  6. Qualora il  progetto  esecutivo  redatto  dall'impresa  non  sia
ritenuto meritevole di approvazione,  il  contratto  e'  risolto  per
inadempimento dell'appaltatore. 
  7.  In  ogni  altro  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto
esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 122,  all'appaltatore  e'  riconosciuto
unicamente  quanto  previsto  dal  capitolato  generale  in  caso  di
accoglimento dell'istanza  di  recesso  per  ritardata  consegna  dei
lavori. 
 
          Note all'art. 140:

             Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e
          c)  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 e successive
          modificazioni si veda in note all'articolo 134.