Articolo 199
Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono
utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di
ammortamento dei prestiti:
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni
edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello
Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati
finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di
organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate
dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla
legge.