Articolo 200
Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano
esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori
spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e'
redatto apposito elenco.