Articolo 200 
                  Programmazione degli investimenti 
 
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo  deliberante,  nell'approvare  il  progetto  od   il   piano
esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle  maggiori
spese derivanti dallo stesso  nel  bilancio  pluriennale  originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori  o  maggiori
previsioni di spesa relative  ad  esercizi  futuri,  delle  quali  e'
redatto apposito elenco.