Articolo 201
   Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario

1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere
mutui,  anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni,
per  il  finanziamento  di opere pubbliche destinate all'esercizio di
servizi  pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati
sulla  base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile
in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della
trattativa privata.

2.  Per  le  nuove  opere  di cui al comma 1 il cui progetto generale
comporti  una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al
comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione,  anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.

3.   Il   piano  economico-finanziario  deve  essere  preventivamente
assentito  da  una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto
emanato  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati
in base ai seguenti criteri:
   a)  la  corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la
integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
   b)  l'equilibrato  rapporto  tra  i  finanziamenti  raccolti ed il
capitale investito:
   c)  l'entita'  dei  costi  di  gestione delle opere, tenendo conto
anche degli investimenti e della qualita' del servizio.