Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in
Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e
di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a
rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela
della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo
o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia
pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e'
lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le
finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie
di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso,
alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in
volta trattati.
Nota all'art. 85:
- La legge 4 maggio 1990, n. 107 reca: «Disciplina per
le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai
suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.».