Art. 85 
             (Compiti del Servizio sanitario nazionale) 
 
   1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano  di  rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che
rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli  altri
organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita': 
   a) attivita' amministrative correlate  a  quelle  di  prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti  dal  Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa  l'assistenza  degli  stranieri  in
Italia e dei cittadini italiani  all'estero,  nonche'  di  assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; 
   b)   programmazione,    gestione,    controllo    e    valutazione
dell'assistenza sanitaria; 
   c)    vigilanza    sulle    sperimentazioni,     farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di
medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; 
   d) attivita' certificatorie; 
   e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; 
   f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti  d'organo  e
di tessuti, nonche'  alle  trasfusioni  di  sangue  umano,  anche  in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; 
   g)  instaurazione,  gestione,  pianificazione  e   controllo   dei
rapporti  tra  l'amministrazione  ed   i   soggetti   accreditati   o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 
 
   2. Il comma 1 non si applica  ai  trattamenti  di  dati  idonei  a
rivelare lo stato di salute effettuati da  esercenti  le  professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per  finalita'  di  tutela
della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un  terzo
o della collettivita', per  i  quali  si  osservano  le  disposizioni
relative  al  consenso  dell'interessato  o  all'autorizzazione   del
Garante ai sensi dell'articolo 76. 
   3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su  essi  eseguibili  e'  assicurata  ampia
pubblicita', anche tramite affissione di una copia  o  di  una  guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 
   4. Il  trattamento  di  dati  identificativi  dell'interessato  e'
lecito da parte dei soli  soggetti  che  perseguono  direttamente  le
finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse  tipologie
di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti,  caso  per  caso,
alle specifiche fasi  delle  attivita'  di  cui  al  medesimo  comma,
secondo il principio dell'indispensabilita'  dei  dati  di  volta  in
volta trattati. 
 
          Nota all'art. 85:
              - La  legge 4 maggio 1990, n. 107 reca: «Disciplina per
          le  attivita'  trasfusionali relative al sangue umano ed ai
          suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.».