Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale) 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attivita': a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale; b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria; c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; d) attivita' certificatorie; e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione; f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale. 2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita', per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76. 3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. 4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato e' lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita' dei dati di volta in volta trattati.
Nota all'art. 85: - La legge 4 maggio 1990, n. 107 reca: «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.».