Art. 116.
                    Responsabilita' del fornitore
  1.  Quando  il  produttore  non sia individuato, e' sottoposto alla
stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio   di   un'attivita'   commerciale,  se  ha  omesso  di
comunicare  al  danneggiato,  entro  il  termine  di  tre  mesi dalla
richiesta,  l'identita' e il domicilio del produttore o della persona
che gli ha fornito il prodotto.
  2.  La  richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il
prodotto  che  ha  cagionato  il  danno,  il luogo e, con ragionevole
approssimazione,   la  data  dell'acquisto;  deve  inoltre  contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
  3.  Se  la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e'
stata  preceduta  dalla  richiesta prevista dal comma 2, il convenuto
puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
  4.  In  ogni  caso,  su istanza del fornitore presentata alla prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano,  puo'  fissare un ulteriore termine non superiore a tre
mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
  5.  Il  terzo  indicato come produttore o precedente fornitore puo'
essere  chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di
procedura  civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se
la   persona   indicata  comparisce  e  non  contesta  l'indicazione.
Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 3,  il  convenuto puo' chiedere la
condanna  dell'attore  al  rimborso  delle  spese  cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
  6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto
importato   nella   Unione   europea,   quando  non  sia  individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
 
          Note all'art. 116:
              -  L'art.  106  del  codice  di  procedura civile e' il
          seguente:
              «Art.  106 (Intervento su istanza di parte). - Ciascuna
          parte  puo' chiamare nel processo un terzo al quale ritiene
          comune la causa o dal quale pretende essere garantita.».