Art. 118.
                  Esclusione della responsabilita'
  1. La responsabilita' e' esclusa:
    a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
    b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
    c) se  il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita
o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo
ha  fabbricato  o  distribuito  nell'esercizio  della  sua  attivita'
professionale;
    d) se  il  difetto  e' dovuto alla conformita' del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
    e) se  lo  stato  delle  conoscenze  scientifiche  e tecniche, al
momento  in  cui  il produttore ha messo in circolazione il prodotto,
non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
    f) nel  caso del produttore o fornitore di una parte componente o
di  una  materia  prima,  se  il  difetto  e' interamente dovuto alla
concezione  del  prodotto  in  cui  e'  stata  incorporata la parte o
materia  prima  o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal
produttore che la ha utilizzata.