Art. 119.
                 Messa in circolazione del prodotto
  1.  Il  prodotto  e'  messo  in  circolazione quando sia consegnato
all'acquirente,  all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche
in visione o in prova.
  2.  La  messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al
vettore   o   allo   spedizioniere   per   l'invio  all'acquirente  o
all'utilizzatore.
  3.  La  responsabilita'  non e' esclusa se la messa in circolazione
dipende  da  vendita  forzata,  salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente   il  difetto  con  dichiarazione  resa  all'ufficiale
giudiziario  all'atto  del  pignoramento  o  con  atto  notificato al
creditore  procedente  e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.