Art. 120.
                                Prova
  1.  Il  danneggiato  deve  provare  il  difetto,  il  danno,  e  la
connessione causale tra difetto e danno.
  2.  Il  produttore  deve  provare  i fatti che possono escludere la
responsabilita'  secondo  le  disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione   da   responsabilita'   prevista  nell'articolo 118,
comma 1,  lettera b),  e'  sufficiente  dimostrare  che, tenuto conto
delle  circostanze,  e' probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
  3.  Se  e'  verosimile che il danno sia stato causato da un difetto
del  prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.